Accesso civico

12 Aprile 2018
Tipo articolo: 

Accesso civico

L’ACCESSO CIVICO

 DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

 L'accesso civico (semplice e generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5 del D.Lgs. 33/2013).

 Accesso Civico semplice (c.1 art. 5 D.Lgs. 33/2013) E' il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. L'amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito web e comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

  Accesso civico generalizzato (c.2 art. 5 D.Lgs. 33/2013) E' il diritto di accedere ai documenti e ai dati (*) detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013. Il procedimento dovrà concludersi nei 30 gg. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine il richiedente può presentare Richiesta di Riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In caso di accoglimento della richiesta di accesso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Note: (*) Si precisa che l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa.

 REQUISITI Chiunque può presentare la richiesta di accesso civico

MODALITA’: Richiesta da parte dell’interessato su apposito modulo allegando fotocopia carta identità:

  Modulo richiesta accesso civico.

  Modulo richiesta accesso generalizzato.

 MODALITA' DI PRESENTAZIONE

 - Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:  comune.chieve@mailcert.cremasconline.it  

- Posta Elettronica semplice all’indirizzo:    segreteria@comune.chieve.cr.it

-Postra Ordinaria all’indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Chieve- Via San Giorgio n.28, 26010 Chieve.

- Con  consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Chieve- Via San Giorgio n.28, 26010 Chieve.

 NORMATIVA

-D. Lgs.33 del 14/03/2013 Obblighi di pubblicità e trasparenza rinnovato dal decreto 97/2016 (Foia).

-L. 241 del 7 agosto 1990 successive modifiche e integrazioni.

-DPR n. 184 del 12/04/2006.

-Linee guida ANAC F.O.I.A. (delibera 1309/2016).

  RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Responsabile della Trasparenza ai fini dell'accesso civico di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni è il Segretario Comunale del Comune di Chieve.