Possono votare presso il proprio domicilio:
gli elettori affetti da gravissime infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano;
gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Per esercitare il diritto di voto, gli elettori che si trovino in una delle suddette condizioni devono far pervenire, entro il 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale (vale a dire: entro lunedì 20 maggio 2024), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
una dichiarazione in carta libera, corredata di una copia della tessera elettorale, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo nonché un eventuale recapito telefonico;
un certificato medico, rilasciato dall’ASST in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, attestante l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato stesso, oppure delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali*.
Il suindicato termine del 20 maggio 2024 entro il quale manifestare la volontà di votare a domicilio è da considerarsi non perentorio, e quindi i Comuni potranno, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, accogliere istanze pervenute anche oltre tale termine.
La documentazione va presentata (scegliere una sola opzione):
a mano, presso l’ufficio elettorale del Comune;
alla casella PEC: comune.chieve@mailcert.cremasconline.it
VOTO ASSISTITO: per elettori portatori di handicap fisici
Gli elettori fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono farsi accompagnare in cabina elettorale da una persona di fiducia, liberamente scelta, purché iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune d’Italia.
L’assistenza di un accompagnatore è ammessa ove ricorra almeno uno dei seguenti casi: l’impedimento fisico è evidente;
l’elettore non vedente è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall’INPS;
l’elettore esibisce un certificato rilasciato da un medico dell’ASST attestante che l’infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore*.
sulla tessera elettorale è stato apposto un timbro con la sigla “AVD”, formata dalle lettere iniziali in ordine inverso delle parole “diritto voto assistito” (come fare per apporre il timbro vedi “INFORMAZIONI APPOSIZIONE TIMBRO AVD”);
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.
INFORMAZIONI APPOSIZIONE TIMBRO AVD
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, dell’apposito certificato medico, possono richiedere al comune di iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di un timbro AVD sulla tessera elettorale personale.
Gli interessati possono richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando, durante le ore di apertura dell’ufficio elettorale comunale al pubblico:
a) la tessera elettorale;
b) apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto*.