L’ACCESSO CIVICO
Data di ultimo aggiornamento: 11/12/2024
RIFERIMENTO NORMATIVO
Legge 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i.
D.Lgs. 33 del 14/03/2013 Obblighi di pubblicità e trasparenza rinnovato dal Decreto 97/2016 (Foia)
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
L'accesso civico (semplice e generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (art. 5 del D.Lgs. 33/2013).
Accesso Civico (c.1 art. 5 D.Lgs. 33/2013) E' il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. L'amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito web e comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Accesso civico generalizzato (c.2 art. 5 D.Lgs. 33/2013) E' il diritto di accedere ai documenti e ai dati (*) detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013. Il procedimento dovrà concludersi nei 30 gg. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine il richiedente può presentare Richiesta di Riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In caso di accoglimento della richiesta di accesso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
ALLEGATI: